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Documento sulle certificazioni sanitarie per persone HIV positive

 

Il gruppo di lavoro per la prevenzione delle discriminazioni contro le persone HIV positive ha segnalato all’Assemblea del CEL un caso di discriminazione relativo al rilascio di certificazioni sanitarie.

La persona che ha segnalato il caso ci ha riferito che il medico di medicina generale ha negato il rilascio di certificato medico di idoneità per svolgere servizio di volontariato e di idoneità all’attività sportiva per l’iscrizione in palestra.

Sentito anche lo specialista infettivologo che segue la paziente, non esistevano controindicazioni mediche allo svolgimento di attività di volontariato o sportive non agonistiche. Da un punto di vista scientifico negare la certificazione per il solo fatto che una persona è sieropositiva non trova nessuna giustificazione.

Da un punto di vista etico la negazione della certificazione per la sola sieropositività della persona rappresenta un atto di discriminazione, come sancito in più documenti. Si veda per esempio a questo proposito la “Dichiarazione su HIV e AIDS” del secondo Congresso Mondiale di Bioetica di Gijon promosso dalla Società Internazionale di Bioetica che al punto 2 testualmente recita: “Non si potrà escludere, limitare, o negare la partecipazione alle attività scolari, collettive, lavorative, militari, sociali o di qualsiasi altro tipo a causa della condizione di portatore del virus o malato.”.

Da un punto di vista deontologico, l’articolo 2 del Codice Deontologico prevede l’impossibilità del rifiuto da parte del medico di rilasciare certificazione sanitaria. Nel Commentario al Codice Deontologico della FNOMCeO è riportato: “Il medico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. di medicina generale ) e/o previsti da precise disposizioni di legge, o semplicemente facoltativo, cioè destinato a un uso strettamente privato.”

La negazione della certificazione, inoltre è un atto illegale. Infatti l’art. 5, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135 prevede che “L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro”.

E’ evidente che il disposto dell’art. 5, comma 5, è mirato a combattere l’esclusione sociale che ha colpito e colpisce ancora le persone sieropositive, pertanto deve essere interpretato in maniera estensiva e vale per le attività sociali in genere, quindi anche di volontariato.

La negazione della certificazione di idoneità sportiva ed analoghe per la sola condizione di sieropositività, alla luce di quanto detto, deve considerarsi atto scientificamente non giustificato, eticamente inaccettabile, deontologicamente scorretto e, in ultimo, illegale.

Il testo della presente è approvato all’unanimità dall’Assemblea del CEL che incarica il Coordinatore del CEL della trasmissione ai Medici di Medicina Generale con l’invito ad attenersi a quanto disposto dall’articolo di legge citato. Incarica altresì il Coordinatore di trasmettere per conoscenza la presente ai responsabili di Zona e al Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca.

 

 

 

 

 

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dal Dr. Sergio Ardis
Comitato Etico Locale
USL n. 2 Lucca
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