Documento sulle certificazioni sanitarie per persone HIV
positive
Il gruppo di
lavoro per la prevenzione delle discriminazioni contro le persone HIV
positive ha segnalato all’Assemblea del CEL un caso di discriminazione
relativo al rilascio di certificazioni sanitarie.
La
persona che ha segnalato il caso ci ha riferito che il medico di medicina
generale ha negato il rilascio di certificato medico di idoneità per
svolgere servizio di volontariato e di idoneità all’attività sportiva
per l’iscrizione in palestra.
Sentito
anche lo specialista infettivologo che segue la paziente, non esistevano
controindicazioni mediche allo svolgimento di attività di volontariato o
sportive non agonistiche. Da un punto di vista scientifico negare la
certificazione per il solo fatto che una persona è sieropositiva non
trova nessuna giustificazione.
Da
un punto di vista etico la negazione della certificazione per la sola
sieropositività della persona rappresenta un atto di discriminazione,
come sancito in più documenti. Si veda per esempio a questo proposito la
“Dichiarazione su HIV e AIDS” del secondo Congresso Mondiale di
Bioetica di Gijon promosso dalla Società Internazionale di Bioetica che
al punto 2 testualmente recita: “Non si potrà escludere, limitare, o
negare la partecipazione alle attività scolari, collettive, lavorative,
militari, sociali o di qualsiasi altro tipo a causa della condizione di
portatore del virus o malato.”.
Da
un punto di vista deontologico, l’articolo 2 del Codice Deontologico
prevede l’impossibilità del rifiuto da parte del medico di rilasciare
certificazione sanitaria. Nel Commentario al Codice Deontologico della
FNOMCeO è riportato: “Il medico non può rifiutare la consegna
diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò
indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli
dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. di medicina generale ) e/o
previsti da precise disposizioni di legge, o semplicemente facoltativo,
cioè destinato a un uso strettamente privato.”
La
negazione della certificazione, inoltre è un atto illegale. Infatti
l’art. 5, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135 prevede che “L'accertata
infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in
particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività
sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro”.
E’ evidente che il disposto dell’art. 5,
comma 5, è mirato a combattere l’esclusione sociale che ha colpito e
colpisce ancora le persone sieropositive, pertanto deve essere
interpretato in maniera estensiva e vale per le attività sociali in
genere, quindi anche di volontariato.
La
negazione della certificazione di idoneità sportiva ed analoghe per la
sola condizione di sieropositività, alla luce di quanto detto, deve
considerarsi atto scientificamente non giustificato, eticamente
inaccettabile, deontologicamente scorretto e, in ultimo, illegale.
Il
testo della presente è approvato all’unanimità dall’Assemblea del
CEL che incarica il Coordinatore del CEL della trasmissione ai Medici di
Medicina Generale con l’invito ad attenersi a quanto disposto
dall’articolo di legge citato. Incarica altresì il Coordinatore di
trasmettere per conoscenza la presente ai responsabili di Zona e al
Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di
Lucca.