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Comitato Etico Locale Azienda USL 2 - Lucca

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Parere sul consenso informato per l'anestesia riservato ai Testimoni di Geova

 

Il principio etico di autonomia della persona, costituzionalmente garantito dall’art. 32, si realizza mediante il consenso ai trattamenti sanitari. Tale consenso, libero, autonomo, personale e consapevole, è secondario ad un’informazione adeguata del paziente. Il consenso informato è la conseguenza finale di una relazione tra sanitario e paziente che si fonda su un’alleanza finalizzata al successo della terapia. 

I moduli per la verbalizzazione della manifestazione di consenso al trattamento sanitario non sono in genere richiesti dalla normativa ai fini della liceità del trattamento sanitario, ma sono espressione di un uso ormai consuetudinariamente accettato. Nel caso della trasfusione ematica, eccezionalmente, la modulistica per l’acquisizione del consenso è direttamente pubblicata nel D.M. 01/09/95.

Il consenso al trattamento medico in nessun caso libera il medico dalla propria responsabilità professionale. Qualsiasi formalizzazione (compresa la modulistica del consenso) tesa a deresponsabilizzare l’attività sanitaria è per sua natura nulla.

Il parere richiesto a questo comitato etico locale riguarda l’uso di moduli per la verbalizzazione del consenso informato alla trasfusione specifici per i Testimoni di Geova utilizzati nelle attività di anestesia in uso nel P.O. di Lucca. In particolare i Testimoni di Geova eccepiscono il fatto che nel caso in cui un Testimone di Geova rifiuti la trasfusione ematica, viene usato un modulo che nella parte finale contiene la frase: “…qualora a giudizio dell’anestesista la mia vita fosse in grave ed immediato pericolo durante l’anestesia e l’intervento, verrà messo in atto qualunque mezzo terapeutico ritenuto opportuno per garantire la mia sicurezza.”

Alcuni reparti nel nostro ospedale hanno inserito in cartella un modulo per il consenso all’emotrasfusione (ed uno al trattamento con emoderivati) nel testo del disposto normativo citato. La scheda anestesiologica contiene un modulo di consenso per l’anestesia che comprende anche il consenso all’emotrasfusione. Quest’ultimo non viene utilizzato nel caso dei Testimoni di Geova, ma viene sostituito con il modulo contenente la frase contestata nella richiesta di parere.

L’Assemblea del Comitato Etico Locale non ritiene accettabile la predisposizione di un modulo di consenso specifico per categorie di soggetti, quando la categoria e determinata da ragioni non di natura clinica (religione, razza, ideologia politica, abitudini sessuali, censo, ecc.) in quanto contrario ai principi costituzionali di eguaglianza.

Inoltre, l’Assemblea, in riferimento al periodo contestato nella richiesta di parere, sottolinea il fatto che lo stato di necessità richiamato nel consenso è un istituto insito nel nostro ordinamento giuridico e quindi non necessita di essere richiamato espressamente negli atti.

E’ da sottolineare che rimane comunque possibile per i testimoni di Geova (come per chiunque) chiedere l’inserimento in cartella clinica di dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti delle quali i sanitari terranno conto in base alle leggi vigenti.

Pertanto l’Assemblea del Comitato Etico Locale dell’Azienda USL 2 di Lucca, alla luce di quanto esposto, invita il Direttore dell’U.O. Anestesia e rianimazione a predisporre un solo modulo di consenso informato che sia conforme nel testo al D.M. 01/09/95 (art. 4 comma 1 e allegati 1 e 2).

L’Assemblea chiede la trasmissione del parere al Direttore Sanitario e al Direttore dei P.O.

Il Comitato Etico è disponibile ad incontrare con un gruppo di lavoro gli operatori per fornire eventuali ulteriori chiarimenti. Tale gruppo potrà avvalersi dei componenti del Comitato Etico ed in particolare del Medico Legale e dell’esperto in materie giuridiche.

 

 

 

 

 

Questa pagina è stata realizzata
dal Dr. Sergio Ardis
Comitato Etico Locale
USL n. 2 Lucca
cdt@usl2.toscana.it