Parere sul consenso informato per l'anestesia riservato
ai Testimoni di Geova
Il
principio etico di autonomia della persona, costituzionalmente garantito
dall’art. 32, si realizza mediante il consenso ai trattamenti sanitari.
Tale consenso, libero, autonomo, personale e consapevole, è secondario ad
un’informazione adeguata del paziente. Il consenso informato è la
conseguenza finale di una relazione tra sanitario e paziente che si fonda
su un’alleanza finalizzata al successo della terapia.
I
moduli per la verbalizzazione della manifestazione di consenso al
trattamento sanitario non sono in genere richiesti dalla normativa ai fini
della liceità del trattamento sanitario, ma sono espressione di un uso
ormai consuetudinariamente accettato. Nel caso della trasfusione ematica,
eccezionalmente, la modulistica per l’acquisizione del consenso è
direttamente pubblicata nel D.M. 01/09/95.
Il
consenso al trattamento medico in nessun caso libera il medico dalla
propria responsabilità professionale. Qualsiasi formalizzazione (compresa
la modulistica del consenso) tesa a deresponsabilizzare l’attività
sanitaria è per sua natura nulla.
Il
parere richiesto a questo comitato etico locale riguarda l’uso di moduli
per la verbalizzazione del consenso informato alla trasfusione specifici
per i Testimoni di Geova utilizzati nelle attività di anestesia in uso
nel P.O. di Lucca. In particolare i Testimoni di Geova eccepiscono il
fatto che nel caso in cui un Testimone di Geova rifiuti la trasfusione
ematica, viene usato un modulo che nella parte finale contiene la frase:
“…qualora a giudizio dell’anestesista la mia vita fosse in grave ed
immediato pericolo durante l’anestesia e l’intervento, verrà messo in
atto qualunque mezzo terapeutico ritenuto opportuno per garantire la mia
sicurezza.”
Alcuni
reparti nel nostro ospedale hanno inserito in cartella un modulo per il
consenso all’emotrasfusione (ed uno al trattamento con emoderivati) nel
testo del disposto normativo citato. La scheda anestesiologica contiene un
modulo di consenso per l’anestesia che comprende anche il consenso
all’emotrasfusione. Quest’ultimo non viene utilizzato nel caso dei
Testimoni di Geova, ma viene sostituito con il modulo contenente la frase
contestata nella richiesta di parere.
L’Assemblea
del Comitato Etico Locale non ritiene accettabile la predisposizione di un
modulo di consenso specifico per categorie di soggetti, quando la
categoria e determinata da ragioni non di natura clinica (religione,
razza, ideologia politica, abitudini sessuali, censo, ecc.) in quanto
contrario ai principi costituzionali di eguaglianza.
Inoltre,
l’Assemblea, in riferimento al periodo contestato nella richiesta di
parere, sottolinea il fatto che lo stato di necessità richiamato nel
consenso è un istituto insito nel nostro ordinamento giuridico e quindi
non necessita di essere richiamato espressamente negli atti.
E’
da sottolineare che rimane comunque possibile per i testimoni di Geova
(come per chiunque) chiedere l’inserimento in cartella clinica di
dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti delle quali i sanitari
terranno conto in base alle leggi vigenti.
Pertanto
l’Assemblea del Comitato Etico Locale dell’Azienda USL 2 di Lucca,
alla luce di quanto esposto, invita il Direttore dell’U.O. Anestesia e
rianimazione a predisporre un solo modulo di consenso informato che sia
conforme nel testo al D.M. 01/09/95 (art. 4 comma 1 e allegati 1 e 2).
L’Assemblea
chiede la trasmissione del parere al Direttore Sanitario e al Direttore
dei P.O.
Il Comitato Etico è disponibile ad incontrare con
un gruppo di lavoro gli operatori per fornire eventuali ulteriori
chiarimenti. Tale gruppo potrà avvalersi dei componenti del Comitato
Etico ed in particolare del Medico Legale e dell’esperto in materie
giuridiche.